Tutti insanababilmente nulli gli avvisi accertamento impoesattivi dell’ Agenzia delle Entrate??? Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 2, 2018 |


La commissione in seguito all’esame della documentazione prodotta in atti e dopo aver ascoltato le parti nella discussione in pubblica udienza accoglie l’appello presentato dalla società contribuente. Il giudice di primo grado ( CTP Mantova ) ha errato nel disattendere il motivo con il quale era stato dedotta la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità della notifica degli atti impoesattivi.

Gli atti, in quanto spediti direttamente per posta, e non notificati, sono stati infatti emessi in violazione di quanto disposto dall’art. 29 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge  122/2010.

Parte contribuente ha dedotto la giuridica inesistenza e/o comunque radicale nullità degli atti impoesattivi impugnati, in quanto l’ufficio, anziché provvedere alla notifica di tali atti tramite l’agente della notificazione (messo interno o messo comunale) in palese violazione di quanto disposto dall’art.60 dpr 600/73 in specie dell’art.29 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, ha inviato direttamente per posta detti accertamenti al destinatario.

Per ben chiarire occorre dunque ripetere che detta norma prevede, infatti una disciplina particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, proprio in ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario.

La norma espressamente prescrive dunque che l’atto stesso debba essere “notificato” e dalla “notifica” derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo.

Esclude la norma, che il primo atto impoesattivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all’Ufficio che lo ha fornito.

CTR Lombardia Sez. Staccata Brescia sentenza n. 4314 dell’ 11-10-2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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