PTT: effetti errato abbinamento fascicolo telematico-Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Gen 2, 2021 |


AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI ALCUNA PROVA IN ORDINE ALL’AVVENUTA NOTIFICA DELL’ATTO IMPUGNATO E DELLA LEGITTIMA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO EX ART. 42 DEL D.P.R.600/1973. VIOLAZIONE DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS 546/92

 

A fronte dell’eccepita nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a motivo dell’inesistenza giuridica della notifica, giacché consegnato in un luogo e persona diversa da quella del destinatario dell’atto, in palese difformità dal paradigma legale normativamente previsto ed in ogni caso, affetto da nullità insanabile con conseguente impossibilità di sanatoria ex tunc, essendo medio tempore maturata la decadenza ex art. 43 D.P.R. 600/1973, della nullità e/o inesistenza dell’opposto avviso di accertamento, per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione dell’art. 42 – D.P.R. 600/1973 e dell’infondatezza nel merito della pretesa impositiva, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. n. 3, focalizzandosi  sulla tempestività del deposito delle controdeduzioni da parte dell’Ufficio, che secondo il suo assunto sarebbero state depositate tempestivamente in data 11/07/2019, ma fatte confluire in un altro registro generale dei ricorsi, (R.G.R.) hanno dichiarato l’inammissibilità della produzione documentale depositata dall’Agenzia delle Entrate il 25/11/2019, accogliendo il ricorso del contribuente difeso dal Dott. Pietro Cocchiara ed Avv. Ignazio Pullara,

Orbene, con la sentenza n. 1818/3/20 resa il 24/11/2020 e depositata in segreteria il 23/03/2020, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 3, hanno rilevato che al momento del deposito il SIGIT rilascia all’utente la ricevuta di accettazione, la ricevuta di acquisizione delle controdeduzioni al SIGIT specificando la rispettiva Commissione a cui sono state trasmesse e la ricevuta di abbinamento al ricorso, specificando il numero di R.G.R. e la data di abbinamento. Ragione per cui, qualora fosse avvenuta in data 11/07/2019, un errore di abbinamento delle controdeduzioni in un altro ricorso, l’Agenzia delle Entrate nel ricevere la ricevuta di accettazione, la ricevuta di acquisizione e la ricevuta di abbinamento al fascicolo del ricorso, avrebbe dovuto rilevare che esse sono state abbinate ad un altro ricorso ed avrebbe avuto tutto il tempo per depositare correttamente le proprie controdeduzioni, così come ha fatto il 25/11/2019. In tale ottica i giudici provinciali hanno richiamato oltre all’art. 32 del D.lgs 546/92, comma 1 del D.lgs 546/92 anche l’art. 23 del medesimo Decreto secondo cui in base ad un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la mancata costituzione della parte resistente nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso comporta, così come prevista dall’art. 167 del c.p.c., la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’Ufficio e avanzare richieste di chiamata in causa. (Cass. 11943/2016, Cass. 6437/2015. Cass. 2925/2010, Cass. 18692/2005).

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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