Illegittimità diniego rimborso Iva-Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Mar 2, 2021 |


ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL RIMBORSO IVA DISPOSTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO

Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego del rimborso Iva per carenza di motivazione, illogicità ed indeterminatezza dei motivi addotti e per mancato rispetto della normativa e giurisprudenza comunitaria in tema di neutralità dell’iva, adducendo l’Ufficio che il rigetto è stato disposto per “assenza del presupposto indicato nella richiesta” e,  cioè, la “minore eccedenza detraibile del triennio, articolo 30 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633”, Ciò perché “i costi sostenuti sono relativi alla realizzazione di un impianto boschivo e, pertanto, non sono finalizzati alla produzione di ricavi“, per cui “è da escludersi l’esercizio di attività di impresa“.

Esponeva il contribuente tra i motivi di gravame l’insussistenza del requisito dell’immediata utilizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione di un impianto boschivo ai fini della produzione dei ricavi, che gli interventi eseguiti tesi alla salvaguardia, valorizzazione e recupero di ecosistemi forestali e quelli per incrementare la fruizione turistica ricreativa, erano indubbiamente finalizzati al conseguimento di ricavi, in virtù dell’esistenza di un ben definito rapporto funzionale tra la causa (costi) e l’effetto (ricavi) ed in ultimo, l’illegittima alterazione della neutralità dell’imposta per i soggetti passivi alla luce dei principi cardini della neutralità dell’Iva.

I giudici palermitani hanno statuito che sul punto ha ragione il ricorrente quando afferma che l’avvenuto avvio di una attività economica non è previsto come requisito dal citato Programma di Sviluppo rurale finanziato dalla Regione Sicilia, essendo solo richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, aggiungendo altresì che è ovvio, come precisa il ricorrente, che egli ha realizzato l’investimento nella prospettiva di un ritorno economico, costituito dal conseguimento di ricavi e l’ottenimento di un profitto commisurato all’esercizio dell’attività economica agricola di silvi coltura ed altre attività forestali, ancorché non ancora avviata.  Ma evidenziano i giudici di primae curae, che l’avvenuto mantenimento dell’intervento, non è affatto in contestazione, per cui il relativo motivo di ricorso è fondato e che oltretutto, l’Agenzia delle Entrate non ha mai contestato la regolarità della documentazione e delle registrazioni contabili previste dalla normativa Iva.

Sul tema oggetto di indagine il Collegio provinciale non rinviene motivi per discostarsi dall’orientamento (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez. VI, 16/07/2020 n.15239) secondo cui ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (Cass. n. 5559 del 2019).

 

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sentenza n. 700/11/2021, pronunciata il giorno 13/02/2021 e depositata il 24/02/2021.

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

contribuenteweb@gmail.com