Tributi : la rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito e non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Posted By contribuenteweb on Giu 13, 2018 |


Tributi : la rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito e non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 codice civile

Art. 2944 codice civile ( Interruzione per effetto di riconoscimento )

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere .

Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza.

Cassazione Civile ordinanza n. 14945 del 08-06-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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