TARSU : ribadita la prescrizione quinquennale – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 20, 2018 |


Nel processo tributario, l’omessa allegazione sella sentenza impugnata non determina l’inammissibilità del gravame, atteso che tale adempimento non è espressamente imposto da alcuna norma e che l’art. 53 DLGS 546/1992 , nel prevedere che il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello debba includere copia della sentenza, costituisce sicuro elemento utile a fine di esonerare dal medesimo onere l’appellante.

L’ Appello di Agenzia delle Entrate Riscossione è infondato.

I giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto quinquennale il termine di prescrizione per la TARSU essendo prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo , per cui va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4 , codice civile.

La documentazione versata in giudizio con l’atto di appello non offre prova della regolare notifica delle uniche due cartelle notificate dopo il 12-04-2011 , ovvero entro il quinquennio precedente la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 12-04-2016. Infatti , per entrambe le cartelle di pagamento  la procedura di notifica non ha rispettato il dettato dell’articolo 140 codice procedura civile.

Non risulta rispettata la procedura notificatoria prevista dall’articolo 140 codice procedura civile per i casi di irreperibilità relativa del destinatario : al deposito del plico presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa.

La mancata notificazione delle due cartelle di pagamento comporta la declaratoria di prescrizione del tributo per decorso del relativo termine quinquennale.

Commissione Tributaria Regionale Campania sentenza n. 5121 del 29-05-2018 

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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