Tardiva notifica cartella: contro chi va proposto il ricorso ?

Posted By contribuenteweb on Apr 26, 2018 |


Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate evidenziava che,  essendo pacifico che i motivi di ricorso formulati dalla contribuente riguardassero esclusivamente la tardività della notificazione della cartella di pagamento, l’unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di merito non poteva essere altri che il concessionario in quanto soggetto legittimato ad emettere e notificare la menzionata cartella.

Il motivo è infondato.

Costituisce, infatti, principio consolidato, dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale:

«In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario»

Ne consegue che correttamente la CTR ha ritenuto che la sentenza potesse essere pronunciata anche solo nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Cassazione Civile ordinanza 10019 del 24-04-2018