Nell’ipotesi in cui il giudice nella parte motiva abbia fatto riferimento alla condanna alle spese del giudizio a carico del soccombente e, poi, nel dispositivo della sentenza non vi sia traccia di tale statuizione, la parte vittoriosa non deve promuovere appello avverso tale pronuncia ma è sufficiente l’istanza di correzione materiale.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite :
<<a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza , anche emessa ex art. 429 cpc, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e seguenti cpc per ottenerne la quantificazione >>
Cassazione civile Sezioni Unite sentenza n. 16415 del 21-06-2018