Raccomandata informativa : l’elenco delle raccomandate non è idoneo a provare l’avvenuta spedizione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 4, 2018 |


Osserva il Collegio che poiché l’ intimazione di pagamento risulta essere stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario , qualificatosi come “incaricato alla ricezione degli atti”, il messo avrebbe dovuto dare notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata( articolo 26 DPR 602/1973 – articolo 60 DPR 600/1973).

Le predette disposizioni sono finalizzate ad assicurare la piena ed effettiva conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario mediante l’invio di una raccomandata , cosiddetta “informativa”.

L’Agente per la riscossione non ha dato prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata in parola, né tale prova può essere validamente desunta dall’elenco addotto in giudizio dall’Agente o dalle ricevute di notifiche effettuate a mezzo poste private .

Ed infatti, la distinta (elenco delle raccomandate) non può essere assunta quale prova della effettiva avvenuta spedizione.L’incaricato di un servizio di posta privata infatti, non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione.

Ritiene il Collegio di doversi uniformare agli orientamenti del Giudice di legittimità il quale sulla analoga questione a quella in esame ha affermato che:

<<In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che qualora, tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’ articolo 140 codice procedura civile e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio>>.

Commissione Tributaria Regionale Sicilia sentenza n. 3219 del 25-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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