Il contribuente ricorre in cassazione in quanto le spese processuali sono state liquidate unitariamente per il primo grado e per l’appello, oltre ad essere state liquidate in misura troppo esigua discostandosi dalla nota spese e ritenendo che rilevasse la circostanza che la parte si è difesa in proprio.
Il motivo di ricorso è fondato in quanto è erronea una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per le due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate.
La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto o al di spora delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che diminuisce o aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari.
Cassazione Civile ordinanza n. 5250 del 21-02-2019
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