Preavviso Fermo amministrativo : è nullo se non indica modalità calcolo interessi intimati – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 18, 2018 |


La contribuente ( difesa dal Dott. Gian Luca PROIETTI TOPPI ) proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo in conseguenza dell’omesso pagamento di 23 cartelle di pagamento.

L’ appello merita accoglimento.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito che la cartella di pagamento deve indicare, in ossequio al principio di trasparenza e di completezza motivazionale sancito dall’articolo 7 dello statuto del contribuente, il criterio seguito per la determinazione del totale degli interessi dovuti ( Cass. Civ. n. 10481/2018 ; Cass. Civ. n. 15554/2017 ).

La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che è irrilevante il richiamo a quanto normativamente previsto dal DPR 602/1973. Infatti quel che viene messo in discussione non è tanto il diritto alla riscossione degli interessi di  mora, quanto invece l’esposizione del criterio seguito al fine di operare il loro calcolo totale ( cass. Civ. n. 9799/2017 ).

Di conseguenza l’atto impositivo de quo è nullo poiché , come in sostanza ammesso da Equitalia, privo di qualsivoglia indicazione dei criteri seguiti per il detto calcolo.

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 5210 del 23-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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