Pignoramento presso Terzi : giurisdizione della CTP anche qualora non venga eccepita omessa notifica atti presupposti – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 29, 2018 |


Il ricorso della società contribuente ( difesa dall’ Avv. Bruno RUSCIO ) , avverso l’atto di pignoramento presso terzi , viene accolto.

Nonostante l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione sia di parere contrario, il Collegio ritiene sussistere la giurisdizione della CTP riportandosi a quanto statuito  dalla Suprema Corte ( Cass. Civ. n. 13913/2017 ) la quale ha chiarito che le cause concernenti il titolo esecutivo , in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono innanzi al Giudice tributario.

L’atto di pignoramento presso terzi notificato alla società ricorrente ( terzo pignorato la medesima Agenzia delle Entrate-Riscossione ) , dell’importo di circa € 78.000 , nasceva da iscrizione a ruolo di 82 cartelle di pagamento, dell’importo di € 140.000.

Le sottese cartelle di pagamento, tuttavia, risultano essere state per una parte già pagate  e per l’altra parte già sgravate dagli enti impositori o investite da provvedimenti amministrativi di sospensione della loro esecutività per un importo di circa € 94.000.

L’atto impugnato non indica gli specifici importi per i quali l’ AdeR ha ritenuto di poter disporre il pignoramento, per cui la società non è stata posta in grado di verificare per quali iscrizioni a ruolo il pignoramento sia stato concretamente e specificatamente disposto.

Ne consegue l’illegittimità della procedura esecutiva e dell’atto di pignoramento impugnato per assoluta inintelligibilità motivazionale circa gli effettivi titoli per i quali il pignoramento è stato predisposto con aperta violazione del diritto di difesa della contribuente.

Nonostante l’inesistenza del diritto ad agire in esecuzione forzata la società contribuente ha patito l’illegittima esecuzione di iscrizioni a ruolo già pagate e/o già sgravate per cui la stessa ha diritto alla restituzione di tutti gli importi ( circa € 78.000 ) illegittimamente appresi dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base del predetto atto di pignoramento presso terzi.

Commissione Tributaria Provinciale Milano sentenza n. 4640 del 24-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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