Notifica avviso accertamento : la consegna all’ Ufficio postale NON interrompe la prescrizione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 19, 2018 |


La CTP di Lecco ha respinto il ricorso del contribuente avverso atto di accertamento bollo auto anno 2012 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lecco, respingendo l’eccezione di prescrizione triennale applicando il principio della scissione del termine di notificazione secondo il quale , se per il destinatario vale la data di consegna, per il notificante vale il termine di consegna dell’atto all’ Ufficio Postale.

Nella fattispecie l’accertamento veniva consegnato all’ Ufficio Postale in data  31 dicembre 2015 e consegnato al contribuente in data 8 gennaio 2016.

L’ appello del contribuente è fondato poiché l’avviso di accertamento è atto di natura sostanziale e non processuale e neppure assimilabile al processuale.

Perciò se l’avviso di accertamento non ha natura di atto processuale ma è atto di natura sostanziale non può invocarsi il principio della scissione degli effetti della notificazione.

L’eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente per essere stato l’avviso di accertamento per il bollo auto 2012 notificato oltre il termine triennale previsto è , perciò , fondata.

L’appello viene , pertanto, accolto ed in riforma della sentenza di primo grado va dichiarata la prescrizione della pretesa dell’Agenzia.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia sentenza n. 3713 del 10-09-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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