Notifica al portiere : è nulla in assenza di prova invio e ricezione raccomandata informativa – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mar 9, 2019 |


 

I ricorrenti lamentano che la CTR abbia erroneamente ritenuto regolare la notifica di tre avvisi di accertamento, presupposti della cartella impugnata, consegnati al portiere dello stabile in busta chiusa, sebbene non si fosse dato atto dell’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 comma 2 c.p.c., nè vi fosse prova della spedizione della raccomandata informativa, ritenendo prova idonea a quest’ultimo fine l’indicazione del numero di raccomandata trascritto su ciascun avviso di liquidazione.

Le censure sono fondate.

La notifica è stata eseguita tramite messo notificatore.

La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c. comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata .

La Corte di legittimità ha, poi, affermato che l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante.

L’art. 60 DPR n.600/1973 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, prevedendo alla lett, b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica. Nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dei citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1 DPR n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione .

Nella specie la CTR ha rilevato che l’Ufficio aveva prodotto le relazioni di notifica dei tre atti presupposti indirizzati ai contribuenti dalle quali risulta che in data 24.9.2007 i medesimi atti venivano consegnati in busta sigillata, con indicazione del numero cronologico e senza altre indicazioni al portiere dello stabile, firmatario per ricevuta. La notifica veniva, pertanto eseguita ai sensi del comma 1 lettera b-bis dell’art. 60 DPR 600/73 e dell’art.139 c.p.c. con il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ivi compreso la comunicazione informativa a mezzo lettera raccomandata con l’indicazione del numero trascritto su ciascun avviso di liquidazione avvalorato dal timbro, in originale, della data e dell’ufficio postale di spedizione.

La CTR non ha valorizzato, tuttavia, che il messo pur avendo consegnato la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui ha trascritto il numero cronologico della notificazione, non ha dato atto dell’indefettibile requisito, ai fini della validità della notificazione dell’invio della raccomandata informativa. Non è stata, inoltre, fornita prova dell’invio della raccomandata informativa, né della ricezione della stessa.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di notifica dell’atto impositivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Cassazione Civile sentenza n. 3732 del 08/02/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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