Notifica a mezzo posta ed irreperibilità destinatario : inesistente senza invio e ricezione raccomandata informativa – Avv. Biagio Maci

Posted By contribuenteweb on Giu 16, 2018 |


Notifica a mezzo posta ed irreperibilità destinatario : inesistente  senza invio e ricezione raccomandata informativa.

L’attività di notifica direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo servizio postale deve essere espletata secondo quanto previsto dal Legislatore.

La norma di riferimento è l’art. 26 DPR 602/1973 il quale afferma che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento .

Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario per la regolare notifica della cartella di pagamento , all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, deve applicarsi l’articolo 140 codice procedura civile per cui, è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica , che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti da tale articolo, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito della cartella presso la Casa Comunale.

Pertanto, questa Commissione rileva la giuridica inesistenza delle impugnate Intimazioni di pagamento , depositate direttamente presso la Casa Comunale in violazione a quanto previsto dall’articolo 140 codice procedura civile , che dispone in caso di assenza temporanea del destinatario :

  • il deposito dell’atto presso la casa Comunale;
  • l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione;
  • la spedizione e ricezione di raccomandata informativa con ricevuta di ritorno.

Pertanto, va rigettato l’appello promosso dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione con conferma della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del Contribuente ritenendo illegittima la notifica delle impugnate Intimazioni di pagamento.

Commissione Tributaria Regionale Liguria sentenza n. 352 del 27-03-2018

 

BIAGIO MACI
AVVOCATO

Foro di LECCE

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