L’invito al pagamento contributo unificato è atto impugnabile – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mar 4, 2019 |


L’invito al pagamento del contributo unificato è atto impugnabile innanzi al Giudice tributario .

Preliminarmente deve esaminarsi il motivo di appello concernente la questione relativa alla asserita inquadrabilità dell’atto oggetto di causa tra quelli impugnabili ai sensi dell’art. 19 comma 1 DLGS 546/1992, erroneamente non ritenuta sussistente dai giudici di prime cure.

Il motivo è fondato e non si giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul punto emanata dalla CTP. La lettera, di regola considerata tassativa, della citata disposizione, contenente l’elencazione degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, è stata estensivamente interpretata dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni, nelle quali si è ribadito che ad essa devono essere, comunque, ricondotti, al fine di ritenerli ricorribili dinanzi al Giudice Tributario, tutti quegli atti che, ancorché non dotati del nomen e della veste autoritativa di uno degli atti tipici, contengano ed esplicitino al contribuente una pretesa tributaria ben individuata.

Ritiene, pertanto, questa Commissione che, pur non rientrando l’atto in esame nel novero di quelli espressamente elencati dalla citata disposizione, la sua impugnativa dinanzi alle Commissioni tributarie possa e debba reputarsi ammissibile , avendo il medesimo un indiscutibile contenuto impositivo e configurandosi come un atto di liquidazione del contributo unificato.

Infatti gli inviti bonari, quali quello in esame, sono stati reputati impugnabili anche dalla Suprema Corte, poiché esplicitano le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire, in relazione ad essa, la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili, senza la necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa .

Tanto più che la Corte Costituzionale (sentenza n. 73/2005), aveva già esplicitato la natura di entrata tributaria erariale del predetto contributo unificato tributario.

Secondo l’ art. 248 DPR 115/ 2002, infatti: << entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’Ufficio notifica alla parte ai sensi dell’ art. 137 cpc l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’art. 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese >>.

Se il contribuente non paga quanto richiestogli in base a tale invito, ai sensi del successivo art. 213, l’Ufficio competente deve procedere direttamente all’iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

Termine che secondo questa CTR è meramente ordinatorio e dettato in funzione acceleratoria poiché, dalla sua inosservanza, non può farsi discendere alcuna decadenza dell’attività accertativa dell’Ente impositore in quanto, anche nel processo tributario, un termine non può essere reputato perentorio al di fuori di una espressa previsione legislativa in tal senso.

Ritiene, quindi, questa CTR che l’invito al pagamento del contributo unificato, nonostante non figuri nell’elenco degli atti di cui all’ art. 19 DLGS 546/1992, costituisca atto impugnabile dinanzi al Giudice Tributario.

CTR Lazio sentenza n. 354 del 29-01-2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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