L’annullamento dell’atto impositivo, indipendentemente dal passaggio in giudicato, rende illegittima la cartella – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 9, 2018 |


L’Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione dell’art. 2909 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 codice procedura civile in quanto la CTR avrebbe errato nell’annullare la cartella impugnata motivando detto annullamento all’avvenuto annullamento da parte della stessa CTR in altro processo dell’avviso di accertamento presupposto, in forza del quale detta cartella fu emessa, dal momento che quella sentenza resa nell’altro processo non è ancora definitiva, pendendo ricorso per cassazione.

Il motivo è infondato.

In tema di riscossione dei tributi l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’ atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’ atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.

Cassazione Civile ordinanza n. 24308 del 4-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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