La prova del perfezionamento notificazione della cartella di pagamento – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 14, 2018 |


La prova del perfezionamento della notificazione della cartella in data certa grava sull’agente per la riscossione; al quale, del resto, è ex lege fatto onere (art. 26 DPR 600/73) di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione

La prova in questione deve essere fornita mediante relata ovvero avviso di ricevimento (appunto, a seconda della procedura seguita), non ammettendosi documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.

Né può l’amministrazione finanziaria far valere il principio secondo cui grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria da lui intrapresa, posto che tale regola presuppone che l’atto, contro cui l’opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa; dovendosi altrimenti escludere che sia positivamente identificabile l’esatto dies a quo per il decorso del termine decadenziale di impugnazione.

Non era dunque onere della società contribuente, una volta da quest’ultima eccepita la mancata notificazione della cartella, fornire la dimostrazione che quest’ultima le era stata recapitata in casella postale soltanto nel gennaio 2008; dovendo invece essere l’ente impositore, ovvero l’agente per la riscossione, a fornire la prova – mediante relata o avviso di ricevimento – della data certa di avvenuta notificazione.

In assenza di ciò, condivisibile deve ritenersi la decisione del giudice di merito secondo il quale tale mancata prova doveva indurre a ritenere – al contempo – sia la tempestività del ricorso in opposizione ex art. 21 DLGS , sia l’avvenuta decadenza dall’azione di riscossione, non risultando che la cartella fosse stata notificata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2007, ex art.1 comma 5-bis DL 106/2005 convertito in Legge 156/2005.

Cassazione Civile ordinanza n. 29133 del 13-11-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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