La Cassazione nega la possibilità per l’Agente della Riscossione di difendersi con Avvocati esterni – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Nov 3, 2018 |


La Cassazione nega la possibilità per l’Agente della Riscossione di difendersi con Avvocati esterni.

L’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25625/2018 è stata da molti professionisti del diritto tributario malamente interpretata.

La questione fondamentale, che i Giudici rigettano, è l’eccezione di tardività del ricorso in Cassazione.

Con riferimento alla questione della costituzione per il tramite di Avvocati del Libero Foro la Cassazione afferma:

il riferimento fatto dalla controricorrente alla modifica apportata dall’art. 9, comma 1, d.lgs n. 156 del 2014 [rectius 2015 n.d.A.] all’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è utile a giustificare la fondatezza dell’eccezione in esame, giacché l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio << direttamente o mediante la struttura sovraordinata>>, prevista dalla citata disposizione, così come modificata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo art. 12 d.lgs. da ultimo citato, (…)”.

Quanto riportato, circa la legittimazione processuale e la capacità di stare in giudizio, conferma il testo dell’art. 11 D.Lgs. n. 546/1992

“L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”

e dell’art 12 D.Lgs. n. 546/1992

“Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015″.

Quindi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve farsi rappresentare in giudizio solo da Avvocati inseriti nella sua struttura e non può concedere la capacità di stare in giudizio (legittimatio ad processum) all’Avvocato del libero Foro.

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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