La Cassazione conferma che gli interessi e le sanzioni si prescrivono in 5 anni – Tributarista Francesco Ricciardi

Posted By contribuenteweb on Giu 14, 2018 |


La Cassazione conferma che gli interessi e le sanzioni si prescrivono in 5 anni – Tributarista Francesco Ricciardi

La ricorrente Equitalia Servizi di Riscossione spa ricorre in cassazione eccependo la violazione dell’art. 2946 codice civile , in quanto la CTR Umbria avrebbe applicato alle sanzioni ed agli interessi i termini di prescrizione quinquennale di cui agli artt. 20 DLGS 472/1997 e 2948 comma 1° n. 4) codice civile, invece che quella ordinaria decennale ex art. 2946 codice civile , trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

Il motivo è infondato.

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ( Cassazione civile sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016).

Pertanto, solo in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne abbia confermato la legittimità .

Cassazione Civile ordinanza n. 15259 del 12-06-2018

 

FRANCESCO RICCIARDI
Tributarista

O.D.C.E.C.  FOGGIA

contribuenteweb@gmail.com