CTP Lecce: illegittimità avviso accertamento Imposta comunale pubblicità.
Fondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il contribuente deduce che l’atto impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, non facendo menzione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese all’accertamento ( Imposta comunale sulla pubblicità ) .
L’ art. l comma 162 della Legge n.296/2006 prevede infatti—ai fini dell’esercizio della potestà impositiva degli enti locali,per i tributi di loro competenza – che: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati(…)“.
Detta previsione non può ritenersi rispettata a mezzo dell’adozione dell’atto impositivo di cui qui si discute, del tutto privo di motivazione, ancorché sommaria e semplificata, e pertanto inidoneo ad esternare le ragioni del provvedimento e consentire un’adeguata difesa.
Manca, in particolare qualsivoglia rilevazione del mezzo pubblicitario tassato, sia in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuta, che in ordine ad una sua rappresentazione planimetrica e descrittiva.
In ordine al regolamento delle spese , le spese seguono la soccombenza.
CTP Lecce sentenza n. 3519 del 20/12/2018