Illegittima la notifica eseguita all’amica del destinatario – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Apr 8, 2019 |


 

Cassazione: Non può ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come “amica” e non di famiglia .

L’art. 139 cod. proc. civ. specificamente dispone che, in caso di assenza del destinatario, la notifica può essere lasciata a persona di famiglia o addetta alla casa od all’ufficio e, nella specie, dalla relata di notifica è emerso che il plico è stato consegnato a tale ______, espressamente indicata come semplice amica del destinatario e quindi persona inidonea, come tale, a ricevere l’atto da notificare, in quanto non equiparabile a persona di famiglia; né il rapporto di amicizia consente di ritenere la persona convivente con il destinatario.

La Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal contribuente affermando che:
La giurisprudenza di legittimità ha ampliato il concetto di persona di famiglia, alla quale legittimamente poter consegnare l’atto da notificare, ricomprendendo in esso non solo i parenti, ma anche gli affini, escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere col notificatario e ritenendo, infine, che la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio od all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed in particolare la prova dell’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero l’occasionalità della presenza in loco del consegnatario;

In applicazione di detti principi, non può ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come “amica”, in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, né la persona amica è qualificabile come addetta alla casa.

Pertanto, la consegna dell’atto da notificare, fatta nelle mani di tale “amica” non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con conseguente nullità della notifica, essendo da presumere che la persona “amica” sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale .

Cassazione Civile ordinanza n. 9371 / 2019

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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