E’ nullo l’atto amministrativo firmato dal funzionario non Dirigente – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Giu 30, 2018 |


La stabile attribuzione a funzionari privi di qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il disposto dell’ art. 17 comma 1 ( Funzioni dei dirigenti ) del Decreto Legislativo 165/2001 ( Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ) , norma avente rango legislativo e non derogabile da parte della contrattazione collettiva in quanto afferente profili organizzativi.

Il provvedimento sottoscritto dal funzionario non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile.

TAR Toscana sentenza n. 1576 del 18-12-2017

 

DLGS n. 165 del  30-03-2001 ( Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche )

Articolo 17  ( Funzioni dei dirigenti )

1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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