Destinatario irreperibile : nullità notifica cartella eseguita prima della pronuncia Corte Costituzionale n. 258/2012 – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 25, 2018 |


La CTR del Lazio rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud Spa avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso intimazione di pagamento per IRPEF, ILOR ed IVA per l’anno 1997, con il quale egli aveva eccepito la nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento.

Avverso la pronuncia della CTR, Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ritiene ammissibile la deduzione della nullità della notifica di un atto alla stregua di intervenuta pronuncia d’illegittimità costituzionale pur in sede d’impugnazione dell’atto successivo segnatamente, in caso di notifica di cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, come quello oggetto del presente giudizio, a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012, che chiarisce che è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, ivi incluso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.

La sentenza in questa sede impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, ha accertato l’omissione, da parte del messo notificatore, dell’affissione di avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario, sicché la notifica, che avrebbe dovuto seguire ( stante l’irreperibilità relativa del destinatario ) le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. non può dirsi validamente eseguita alla stregua della citata Corte Costituzionale n. 258/2012.

 

Cassazione Civile ordinanza n. 26732 del 23-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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