CTR Toscana : solleva questione legittimità costituzionale formazione reddito canoni non percepiti – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Apr 26, 2019 |


La CTR Toscana solleva d’ ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 1 DPR 917 / 1986 (TUIR ) , in relazione agli articoli 3 comma 1 e 53 comma 1 Costituzione , nella parte in cui prevede che il reddito dei canoni non percepiti dai soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà non concorre alla formazione del reddito, subordinando detta previsione alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

 

CTR TOSCANA , sezione 6, ordinanza n. 428 del 16-04-2019

Motivi della decisione

L’appello proposto dall’Ufficio pone una questione di legittimità costituzionale.
L’art. 26 Tuir stabilisce in effetti che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito indipendentemente dalla percezione e norma come questa sembra avvalorare la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la M., comproprietaria dell’immobile locato, avrebbe dovuto dichiarare i canoni di locazione anche se non riscossi. E corrisponderne la relativa imposta.
La seconda parte del comma 1 dell’art. 26 in questione prevede tuttavia che il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non effettivamente percepito può non concorre a formare il reddito nel caso in cui la mancata riscossione derivi da morosità del conduttore accertata in sede giurisdizionale.
Evidente la ragione del legare la deroga all’accertamento giurisdizionale della morosità; ragione da cogliere nella necessità di evitare l’allegazione fraudolenta da parte del contribuente di un dato di fatto (la mancata riscossione del canone) non rispondente al vero.
Evidente pure la ratio della deroga, individuata dal legislatore nella necessità di sollevare dall’obbligo della contribuzione tributaria chi con certezza, ed all’esito di un vero e proprio accertamento giurisdizionale, non ha riscosso un reddito. In mancanza della capacità contributiva dovuta ad un canone/reddito non riscosso cozza contro il più elementare buon senso, prima che contro il dettato di cui all’ art. 53 Cost, esigere dal cittadino di concorrere alle spese pubbliche.
E di corrispondere l’imposta.
Ciò che non è dato comprendere invece è la ratio della limitazione della deroga, nel caso di mancata percezione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Va da sé che la mancanza di capacità contributiva non si concretizza nel solo caso richiamato dalla norma, ma tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone/reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria. Anche in questi casi il contribuente dovrebbe essere esentato dal corrispondere un’imposta relativa ad un reddito non percepito, pena l’evidente disparità di trattamento nei confronti sia di chi, non percependo alcun reddito, non corrisponde all’erario alcunché sia più specificamente di chi, sia pure per motivi diversi dalla morosità del conduttore, non riscuote il canone di locazione, come nel caso della M. che qui interessa; pena anche, ed in maniera più specifica, la violazione del principio di cui all’art. 53 Cost., dal momento che viene chiamato a concorrere alle spese pubbliche in ragione della (sua) capacità contributiva chi per tabulas (id est per fatto accertato in sede giudiziaria) detta capacità non la possiede.
Il disposto di cui all’art. 26 comma 1 seconda parte è viziato da illegittimità costituzionale perché viola, ad avviso di questa Commissione, gli artt. 3 e 53 Cost. e poiché il giudizio relativo alla M. non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, la solleva d’ufficio e per l’effetto sospende il giudizio e dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte Costituzionale. Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Per questi motivi

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, Sezione VI,
– visto l’art. 23 Legge costituzionale 11-03-1953 n. 87;
-rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 1 seconda parte DPR 22.12.1986 n. 917 in tema di imposte sui redditi;
– solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 cit. in relazione agli artt. 3 comma 1 e 53 comma 1 Cost.; questione di legittimità costituzionale dell’ art. 26 comma 1 DPR 22.12.1986 n. 917 in tema di imposte sui redditi nella parte in cui, in particolare, nel prevedere che il reddito dei canoni non percepiti dai soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà non concorre alla formazione del reddito, subordina detta previsione alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;
– sospende il giudizio;
-dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
– dispone altresì notificarsi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai due Presidenti delle Camere del Parlamento.
Così deciso in Firenze il giorno 08 gennaio 2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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