CTR Sicilia : è nullo il fermo amministrativo sugli automezzi della società – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 3, 2018 |


Preliminarmente va esaminata l’eccezione della società contribuente appellante che i beni in questione (tre automezzi) non potessero formare oggetto di fermo amministrativo, in quanto beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

In effetti si rileva che , contrariamente a quanto sostenuto da Riscossione Sicilia i beni sottoposti a fermo amministrativo sono tre automezzi di cui uno è un autocarro.

Si rileva altresì che i predetti automezzi sono iscritti nel “libro cespiti ammortizzabili” quindi si presume che essi fossero utilizzati nell’impresa, né parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro non strumentalità.

Questa Commissione ritiene pertanto che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali, ai sensi dell’art. 86 DPR 602/1973, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo per cui annulla il fermo amministrativo impugnato.

Commissione Tributaria Regionale Sicilia sentenza n. 2580 del 21-06-2018

 

DPR 602/1973    Art. 86 ( FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI )

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’ attività di impresa o della professione.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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