AVVISO DI ACCERTAMENTO DA INDAGINI FINANZIARIE: INAMMISSIBILE QUALIFICARE COME ACCERTAMENTO ANALITICO QUELLO RISULTANTE DALL’INCROCIO FRA I DOCUMENTI BANCARI E I DATI CONTABILI GIUDICATI INATTENDIBILI.
I giudici della Comm. Trib. Reg. di Palermo, sez. I, sentenza n. 3546/01/18, resa il 05/07/2018 e depositata il 30/08/2018, a fronte del recupero a tassazione da parte di ricavi senza contrapporre, ad essi, alcunché, procedendo alla rettifica delle dichiarazioni Ires, Irap ed Iva, per il mancato invio dei quadri in dichiarazione e per mancanza di dati contabili, venendo ritenuta la contabilità inattendibile, in parziale accoglimento dell’appello e riforma della sentenza della CTP di Palermo hanno statuto il seguente principio di diritto:
“ Valga richiamare come dall’avviso di accertamento risulti la mancanza di dati contabili essendo stata pertanto ritenuta inattendibile la contabilità. Discende che a fronte di ricavi sottratti alla contabilizzazione occorre che anche i costi sostenuti per la produzione del maggior reddito siano altresì sottratti dalla contabilizzazione. Né può ritenersi ammissibile qualificare come accertamento analitico quello risultante dall’incrocio fra i documenti bancari e i dati contabili giudicati inattendibili. Conseguentemente il reddito va ricalcolato assumendo l’incidenza di una percentuale di costi analoga a quella esposta per il reddito dichiarato. In questi termini il reddito va dunque rideterminato dall’Ufficio, con l’applicazione delle conseguenti minori sanzioni”.
Commissione Tributaria Regionale Sicilia sentenza n. 3546 del 30-08-2018