CTR Napoli : nullità dell’accertamento in assenza di denuncia penale inoltrata nei termini ordinari di decadenza – Avv. Sossio Colella

Posted By contribuenteweb on Lug 18, 2018 |


Nullità dell’accertamento in assenza di denuncia penale inoltrata nei termini ordinari di decadenza.

Con la sentenza n. 4667/2018 depositata il 15.5.2018 la C.T.R. della Campania-Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate ed ha confermato la sentenza della CTP che dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento, in tema di presunte frodi IVA e fatture inesistenti, emesso oltre i termini di decadenza ordinari, in assenza di una denuncia penale tempestiva.

Con l’avviso di accertamento citato, l’Ufficio recuperava a tassazione una maggiore IVA, IRPEF ed IRAP per un totale di euro 722.438,07 per l’anno 2008 a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza.

Avverso la sentenza della provinciale favorevole al contribuente, proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che insisteva per l’applicabilità del raddoppio dei termini ai fini della prescrizione di cui all’art. 43 dpr 600/73, sussistendo nella specie un accertamento emesso in capo al contribuente, nella qualità di cessionario, fondato sull’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento sostenendo la decadenza del fisco nell’emissione dell’accertamento, poiché veniva violata la disciplina sul raddoppio dei termini ex art. 43 dpr 600/73.

Anche il Collegio del gravame, accogliendo la tesi del difensore del contribuente, osservava che il testo della disciplina sul raddoppio dei termini vigente all’atto della notifica dell’avviso era il seguente :

” Art. 43. Termine per l’accertamento” – (Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione. . …….. ….. omissis In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa la violazione. ((ll raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.)) Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. “

Ad avviso dei Giudici napoletani, dunque, “Così applicando la disciplina al caso di specie, tenuto conto trattarsi di anno di imposta 2008 la notifica dell’accertamento al 15.10.2015 appare tardiva non risultando presentata denuncia penale nel termine decadenziale indicato dalla norma, come correttamente ritenuto dai giudici di primo grado alla luce della disciplina applicabile. A fronte del dato testuale non appare condivisibile l’interpretazione estensiva che l’Ufficio da dell’art. 2 e 3 DL 128/15 al fine di impugnare la statuizione sulla decadenza. La natura delle questioni poste integra i motivi per la compensazione delle spese”.

Pertanto, l’azione accertatrice del fisco è risultata decaduta con conseguente nullità radicale dell’avviso di accertamento impugnato, poiché la denuncia penale, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è stata inoltrata nei termini ordinari di decadenza.

Commissione Tributaria Regionale Campania sentenza n. 4667 del 15-05-2018

 

SOSSIO COLELLA
AVVOCATO

Foro di S. Maria C.V.

 

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