CTR Lombardia : dopo la notifica della cartella il credito IRPEF si prescrive in 5 anni.

Posted By contribuenteweb on Mag 1, 2018 |


CTR Lombardia: dopo la notifica della cartella esattoriale il credito IRPEF si prescrive in 5 anni.

L’appellante Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziava l’errore in cui era incorsa la CTP di Milano che non aveva applicato la prescrizione decennale stante la natura erariale del credito in questione, trattandosi di credito IRPEF. Seguitava nel dolersi di come i Giudici di prime cure avessero erroneamente applicato il termine prescrizionale breve non tenendo conto della natura erariale del credito, ricordando come per tali crediti trovasse applicazione la prescrizione lunga ( 10 anni ) e non quella breve ( 5 anni ).

Il Collegio giudicante decide confermando la sentenza qui impugnata, che appare completa ed esaustiva. Il primo giudice ha interpretato correttamente la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite , la numero 23397/2016. Ciò perché il caso de quo rispecchia fedelmente la causa trattata dagli Ermellini, con la sentenza sopra citata.

Infatti, la controversia traeva origine dalla notificazione di un ricorso proposto dalla contribuente, avverso l’intimazione di pagamento, limitatamente al credito di cui alla cartella per imposta IRPEF anno 2000. Ebbene, questo Giudice d’appello si accosta alla sentenza delle Sezioni Unite , sopra richiamata.

Tale pronuncia afferma che si può verificare la conversione della prescrizione da breve a decennale soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di credito ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale o anche di decreto o di sentenza penale di condanna divenuti definitivi (ove si tratti di fattispecie anche penalmente rilevanti). Per tale indirizzo l’atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, qualunque sia il credito cui si riferisce – quindi, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via – pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo (come accade per la cartella de qua), tuttavia è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato . Pertanto, l’inutile decorso del termine perentorio per proporre l’opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato), con la conseguente inapplicabilità dell’ articolo 2953 codice civile.

La sentenza sopra citata termina affermando che: Il termine decennale si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Se questi sono gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite , tutto quanto stabilito dalla stessa sentenza si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate dello Stato, e dei vari enti locali e previdenziali per la violazione di norme tributarie o amministrative.

Ebbene, ogni tributo è dotato di propria prescrizione che deve essere rispettata, da caso a caso e, l’articolo 2953 codice civile si applica solo in presenza di titolo giudiziale divenuto definitivo.

Sono queste le ragioni per le quali la sentenza di primo grado trova piena conferma, essendo nella stessa ben indicate le date delle varie notifiche degli atti oggetto di causa, essendo fra le altre cose non documentata da Equitalia la prova di eventuali successivi atti interruttivi fino alla notifica dell’intimazione di pagamento.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia sentenza n° 1883 del 23-04-2018