CTR Lazio : prescrizione quinquennale per IRAP ed IVA dopo la notifica della cartella – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Ott 25, 2018 |


CTR LAZIO: prescrizione quinquennale per IRAP ed IVA dopo notifica della cartella. 

Con riferimento alla controversia avente ad oggetto avviso di intimazione al pagamento notificata in data 04.12.2014 ed emessa a seguito del mancato pagamento di imposte IRAP ed IVA, somme richieste con cartella di pagamento notificata in data 13.05.2009, l’ Agente della riscossione propone appello per chiederne la riforma della sentenza resa dalla CTP di Roma , che aveva ritenuto irritualmente notificata la prodromica cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ritiene l’appello dell’Agenzia della riscossione infondato, affermando che:
l’intimazione impugnata, notificata in data 04.12.2014, fa seguito a una cartella di pagamento che si assume, a sua volta, per stessa ammissione dell’Ufficio, notificata oltre cinque anni prima, e cioè in data 13.05.2009. Da ciò ne discende che, al di là di ogni disquisizione in ordine alla ritualità o meno della notifica della cartella di pagamento stessa (atto presupposto dell’intimazione impugnata) risulta in ogni caso decorso il termine prescrizionale al quale soggiace il pagamento di imposte IRAP e IVA, non essendo applicabile al caso in esame l’eccezionalità della disposizione dell’art. 2953 c.c. e non potendosi confondere la definitività della pretesa per la mancata impugnazione della cartella e la durata della prescrizione, la quale non può essere modificata dalla cartella medesima quale mero atto amministrativo

A sostegno di quanto statuito, ribadisce che :

detta interpretazione risulta corroborata anche dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto i soli casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo”.

Nel caso di specie, la cartella si assume notificata in data 13.05.2009, quindi ben oltre i termini anzidetti, con consequenziale decadenza dell’Ufficio dal richiedere le somme indicate nel provvedimento impugnato, fermo restando la eccepita prescrizione dei crediti pretesi ed ivi indicati.

In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respinge l’appello.

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 2644 del 22-03-2018

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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