CTR Bari : sufficiente l’inesigibilità di alcune cartelle per dichiarare la nullità integrale del preavviso fermo amministrativo.

Posted By contribuenteweb on Giu 9, 2018 |


CTR Bari : sufficiente l’inesigibilità di alcune cartelle per dichiarare la nullità integrale del preavviso fermo amministrativo.

Il fermo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’ art. 86 DPR 602/1973 a mente del quale il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50 comma 1, ossia il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, trascorso il quale può essere avviata l’espropriazione forzata.

Circa la natura di tale istituto le Sezioni Unite della Cassazione ( n. 15354/2015 ) hanno evidenziato che lo stesso è una misura cautelare alternativa alla esecuzione.In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.

Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite risulta evidente che il credito tributario portato dalla cartella di pagamento costituisce il presupposto del preavviso di fermo amministrativo.L’insussistenza del credito tributario, originaria o sopravvenuta in corso di causa, non può quindi che comportare l’illegittimità dell’atto che pone il vincolo.

Nella fattispecie la CTP di Bari aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento n. ____ di Euro 16.181,79 a suo tempo emessa a carico della Contribuente , con passaggio in giudicato di tale sentenza.

Nelle more del presente giudizio è emerso, inoltre, che anche un’altra delle tre cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo (la n. _____ di Euro 12.563,10) è stata oggetto di impugnazione ed all’udienza di discussione il difensore della ricorrente ha depositato copia del ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la CTR di Bari ha, tra l’altro, accolto il ricorso della sig.ra _____ . Per cui anche il credito tributario di Euro 12.563,10 non può costituire fondamento del fermo amministrativo (cfr. art. 68 D.P.R. n. 602 del 1973 per l’impossibilità di procedere alla riscossione del tributo in caso di sentenza della commissione tributaria regionale favorevole al contribuente)

In definitiva, considerato che il credito tributario portato da due delle tre cartelle di pagamento (complessivamente Euro 28.764,89 su Euro. 37.546,22) su cui si fonda il fermo amministrativo impugnato in questa sede risulta in parte insussistente ed in parte non suscettibile di riscossione coattiva, non può che dichiararsi l’illegittimità dell’atto di imposizione del vincolo notificato da Equitalia Sud spa alla contribuente.

Commissione Tributaria Regionale BARI sentenza n. 1694 del 28-05-2018