CTP Varese : illegittima la cartella che non riporta le modalità di calcolo interessi – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ago 25, 2018 |


Il contribuente contesta l’iscrizione a ruolo poiché non è indicato l’importo capitale né il tasso di interesse applicato.

Tale motivo di ricorso è fondato.

Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione la cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso è nulla, in quanto non consente al contribuente di verificare la pretesa dell’amministrazione e quindi di difendersi adeguatamente.

Non è sufficiente , come erroneamente sostiene l’ Ufficio che:

  • l’interesse applicato sia quello previsto per legge;
  • la somma capitale sia quella ritenuta dovuta dalla CTP;
  • la cartella sia redatta in conformità al modello ministeriale.

Ciò perché il contribuente debitore deve essere portato esattamente a conoscenza delle modalità di calcolo adottate per pervenire all’importo totale riportato nella cartella.

Non sussistendo alcuna indicazione in merito alla determinazione dell’importo a titolo di interessi di sospensione , ne consegue che l’iscrizione a ruolo e, per l’effetto la cartella impugnata, sono illegittime per violazione degli articoli 7 Legge 212/2000 ( Statuto del contribuente ) e 24 Costituzione.

Commissione Tributaria Provinciale Varese sentenza n. 237 del 25-06-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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