Ctp Piacenza : inesistente la notifica della cartella eseguita da poste private – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 14, 2018 |


Dall’esame della documentazione allegata alle controdeduzioni di Equitalia Centro S.p.a. si evince che la relata di notifica è stata datata e sottoscritta dal messo notificatore straordinario nominato da Equitalia Centro e che porta l’indicazione e la firma della persona a cui il documento in busta chiusa è stata consegnato in assenza del destinatario.

La Commissione ritiene che al di là della rituale o meno notifica della cartella di pagamento il vero nodo assorbente sia costituito dalla consegna della raccomandata contenente atti amministrativi ad opera di un soggetto privato.

All’uopo si osserva che la notifica della cartella esattoriale effettuata tramite posta privata ( Nexive ecc.) è affetta da nullità insanabile; in pratica essa è considerata inesistente, come mai avvenuta.

Difatti solo Poste Italiane ha il potere di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali.

Per espressa previsione di legge (Art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 modificato dal D.Lgs 58/2011) il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni relativo potere dei servizi postali privati.

La violazione di tale disposizione di legge comporta non la semplice irregolarità o nullità della notifica bensì l’inesistenza della stessa, con conseguente insanabilità.

Dunque se viene notificata una cartella esattoriale tramite posta privata, la notifica è nulla e non sanabile neppure con la costituzione in giudizio del destinatario .

Da ultimo si osserva che la Legge n. 124/2017 -c.d. Legge sulla concorrenza -ha disposto la soppressione dell’attribuzione in via esclusiva alla società Poste italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ex Legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 D.Lgs. 285/1992.

Detta abrogazione tuttavia, come espressamente sancito dalla medesima notrna, opera solamente a decorrere dal l O settembre 2017 e non esplica efficacia retroattiva.

Per questo motivo il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento dichiarata inesistente.

Commissione Tributaria provinciale Piacenza n. 29 del 16-02-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

contribuenteweb@gmail.com