CTP Pavia : Si alla cedolare secca se conduttore è una società – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 2, 2018 |


Il contribuente propone ricorso contro avviso di liquidazione , con il quale l’ufficio recupera l’imposta di registro per contratto di locazione il cui versamento era stato omesso ritenendo di poter rientrare nel regime della “cedolare secca“, regime questo che di fatto prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro.

L’ufficio ha recuperato l’imposta di registro ritenendo che debbano essere esclusi, dal regime della cedolare secca, i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di impresa.

Il contratto di locazione è stato stipulato tra il ricorrente e la società _____ e riguarda la locazione di una unità immobiliare da adibirsi ad abitazione.

Il ricorso del contribuente merita accoglimento.

La legge istitutiva della cedolare secca è disciplinata dall’ articolo 3 DLGS 23/2011 e tale norma non vieta la possibilità di usufruire della cedolare secca nel caso in cui l’immobile sia locato, nelle forme del contratto in oggetto, da una persona fisica ad una società.

Se il locatore è una persona fisica, che non esercita un’ attività imprenditoriale, che loca un immobile ad uso abitativo, può fruire del regime della cedolare secca anche se il locatario è una società.

La citata legge infatti prevede solo restrizioni per il locatore, il quale deve non agire, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo ma nessuna limitazione è indicata in capo ai conduttori.

Commissione Tributaria Provinciale Pavia sentenza n. 222 del 25-06-2018

 

**Conformi CTR Umbria n. 117 del 16-02-2018 ; CTR Lombardia n. 754 del 27-02-2017.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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