CTP Milano : l’avviso di presa in carico è atto impugnabile – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ago 26, 2018 |


La circostanza che l’avviso di presa in carico non compaia espressamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 DLGS 546/1992 non costituisce un ostacolo alla sua impugnabilità in quanto l’elencazione degli atti impugnabili va interpretata in senso estensivo in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( articoli 24 e 53 Costituzione ) .

Conseguentemente deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente , già al momento della ricezione della notizia, l’interesse ad agire ex art. 100 codice procedura civile.

Interesse ad agire finalizzato a chiarire , con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva vantata dall’ Ente impositore.

Nella fattispecie l’avviso di presa in carico, equivalente ad un’intimazione di pagamento ovvero ad una cartella, esprime indubbiamente la volontà dell’ Amministrazione di procedere, senza alcuna remora, all’esecuzione di un titolo che include una pretesa impositiva. Tuttavia l’efficacia esecutiva di detto titolo risulta sospesa con ordinanza della CTR Milano che ha sospeso ex art. 62-bis DLGS 546/1992 l’esecuzione della sentenza di secondo grado impugnata per cassazione.

Pertanto, sino a che non venga pronunciata dalla Corte di Cassazione sentenza che definisca il giudizio, l’Agenzia non ha titolo per procedere in executivis.

L’avviso di presa in carico impugnato deve essere annullato poiché illegittimo.

Commissione Tributaria Provinciale Milano sentenza n. 3387 del 20-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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