Crediti contributivi : la cassazione conferma l’interesse ad impugnare la cartella conosciuta attraverso l’estratto di ruolo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 3, 2018 |


Il contribuente ha proposto opposizione presso il Tribunale di Brindisi contro la cartella esattoriale , emessa per contributi dovuti all’INPS nell’anno 2005, sostenendo di essere venuto a conoscenza della pretesa dell’ente previdenziale mediante una propria richiesta all’Agente della riscossione e, in giudizio, ha contestato la nullità della notifica e l’estinzione del credito per il decorso del termine di prescrizione.

Il Giudice del Lavoro di Brindisi ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata , dichiarando che alle cartelle esattoriali non opposte nel termine di quaranta giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. 46/1999 trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione.

Decisione confermata anche dalla Corte d’Appello.

Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, domandando l’applicazione del termine di prescrizione di dieci anni.

Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, con cui si è affermato:

«la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione’ del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della Legge  n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella , avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».

Cassazione Civile ordinanza n. 17232 del 2-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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