Contributi minimi Cassa Forense : la prescrizione NON decorre dalla data di comunicazione dei redditi del professionista – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 27, 2018 |


Con il secondo motivo di ricorso la Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense afferma, con riferimento alla contribuzione del 2003, la violazione dell’art. 19 Legge 576/1980 , secondo cui la prescrizione del credito contributivo decorrerebbe dalla data della comunicazione dei redditi da parte del professionista.

Il motivo è infondato.

Esso riguarda la sola contribuzione inerente all’anno 2003 , ma si tratta di contribuzione minima , dovuta a prescindere dal reddito.

E’ corretta la valutazione della Corte territoriale , secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per l’autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell’art. 19 Legge 576/1980 secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione dei redditi.

Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso , rispetto ad essa , non applicare la norma generale di cui all’art. 2935 codice civile , in quanto il diritto della Cassa può essere esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali.

In sostanza, la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell’ assicurato alla Cassa e identica decorrenza va riconosciuta alla corrispondente prescrizione.

Cassazione Civile sentenza n. 27218 del 26-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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