Consorzio di Bonifica : i contributi non possono essere riscossi a mezzo Ruolo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ago 29, 2018 |


I contribuenti impugnano la cartella di pagamento con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza esige il versamento dei contributi consortili per l’anno 2015 ,  per gli immobili di loro proprietà , eccependo in via preliminare la nullità del ruolo, in quanto il Consorzio non può avvalersi di tale potere di riscossione, che trovava la fonte in una norma abrogata.

Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione pregiudiziale, in conformità del resto con l’orientamento già espresso da questa Commissione, che ha considerato abrogato l’articolo 21 ( Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette ) del Regio Decreto 215/1933 ( Nuove norme per la bonifica integrale ) a far tempo dal 16 dicembre 2010.

Tale norma, che conferiva ai consorzi il potere di riscuotere tramite ruoli, è da ritenere, infatti, non più in vigore.

Il Consorzio sostiene che quanto disposto dall’articolo 14 comma 17, lettera c) della Legge delega n. 246/2005 ( … rimangono in vigore…le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da gioco…)  avrebbe “salvato” l’art. 21 dall’abrogazione.

Trattasi di tesi insostenibile.

L’art. 21, che rinviava espressamente alle disposizioni che regolano la riscossione delle imposte dirette, era norma procedimentale e non già disposizione tributaria che istituisce (o modifica) un tributo o la sua base imponibile, come risulta dal suo chiaro tenore.

Senza dire che, anche se si trattasse di disposizione tributaria – ma, come visto, non lo è – tutte le disposizioni tributarie di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore sono state espressamente elencate e confermate in vigore nel minuziosissimo allegato 1 al DLGS n. 179/2009 ( Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’art. 14 Legge 246/2005 ) , elenco in cui non compare invece l’art. 21.

Con la locuzione «disposizioni concernenti le reti di acquisizioni del gettito», il comma 17 si riferisce, all’evidenza, alle strutture di riscossione del gettito e non già ai procedimenti di riscossione.

In questo contesto il ricorso deve essere accolto e la cartella impugnata annullata.

Commissione Tributaria Provinciale Piacenza sentenza n. 115 del 19-06-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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