La Contribuente impugnava il provvedimento concernente la negata restituzione delle somme corrisposte al Consorzio di Bonifica di Piacenza a titolo di contributo consortile versato negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, chiedendone l’annullamento ed il rimborso dei contributi consortili versati per dette annualità.
Il ricorso merita accoglimento e pertanto va annullato il provvedimento di rigetto del rimborso richiesto.
Con riferimento all’ eccepita inammissibilità della domanda di rimborso sollevata dal Consorzio di Bonifica , tale eccezione è infondata essendo gli atti impugnati nulli per carenza del potere impositivo a seguito dell’abrogazione ( articolo 14 comma 14-ter Legge 246/2005 ) dell’articolo 21 Regio Decreto 215/1933, a far data dal 16 dicembre 2010, sicchè il Consorzio di Bonifica non aveva il potere di iscrivere a Ruolo e di riscuotere i crediti a mezzo ruolo.
La presente fattispecie può essere regolamentata dall’articolo 2041 codice civile ( azione di arricchimento senza causa ) o dall’articolo 2033 codice civile ( azione di indebito arricchimento ) ed entrambe le disposizioni fissano il termine di prescrizione in 10 anni per poter agire in giudizio, termine non decorso.
Nel caso di specie , non sussiste l’obbligo contributivo non avendo il Consorzio provato che lo svolgimento dell’esperita attività producesse nei confronti dei beni immobili di proprietà della Contribuente vantaggi diretti e specifici ed il conseguente incremento di valore patrimoniale degli stessi.
Commissione Tributaria Provinciale Piacenza sentenza n. 154 del 19-10-2017