Condanna per lite temeraria qualora si agisca o resista in giudizio pretestuosamente – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 12, 2018 |


La condanna ai sensi dell’articolo 96 comma 3 codice procedura civile , applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, codice procedura civile e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale.

La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente.

Cassazione Civile ordinanza n. 21943 del 10-09-2018

 

** Articolo 96 cpc ( Responsabilità aggravata )

comma 1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna , oltre che alle spese , al risarcimento dei danni, che liquida , anche d’ufficio, nella sentenza.

comma 2 . Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale , o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

comma 3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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