Causa forza maggiore: NO sanzioni se la crisi aziendale è dovuta al mancato pagamento crediti enti pubblici-Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Feb 3, 2019 |


La società contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate di Bari per gli anni 2009 e 2010 ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54bis DPR 633/1972, non contestando la debenza dei tributi, ma chiedendo la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi moratori poiché che il mancato pagamento era avvenuto per una causa di forza maggiore.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava non dovute dalla società ricorrente le somme richieste in cartella esattoriale a titolo di sanzioni. Così decideva in funzione della riconducibilità del mancato pagamento dei tributi a un caso di forza maggiore, previsto dall’ art. 6 comma 5 DLGS 472/1997, atteso che l’omesso o ritardato pagamento dei tributi era stato causato da fatti esterni all’agente, con esclusione di una condotta dolosa.

In atti esisteva perizia attestante le cause della crisi, la comprova dei ritardi nel pagamento da parte di enti pubblici clienti e della perdita di importanti commesse, nonché dell’ impossibilità di nuovo accesso al credito. Inoltre la società aveva attivato una procedura di mobilità e cassa integrazione per 18 dipendenti.

Avverso la predetta pronuncia promuove appello l’Agenzia delle Entrate.

Quanto deciso dai primi giudici trova conferma nel convincimento di questa Commissione. Pur tenendo presente che il legislatore, abrogando l’art. 97 comma 5 DPR 602/1973 – disposizione che prevedeva l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento di imposte iscritte a ruolo determinato da impossibilità economica del contribuente – aveva inteso prevenire gli abusi legati a questo comportamento, esiste il caso di forza maggiore che impedisce l’assolvimento degli obblighi tributari e lo stesso Ufficio richiama le sentenze di Cassazione che lo configurano.

Anche se la crisi aziendale non esclude di per sé il pagamento di imposte, sanzioni e interessi, laddove la crisi si accompagna all’impossibilità di ricevere finanziamenti dal mondo del credito e le posizioni creditorie in sofferenza sono verso Amministrazioni pubbliche, il comportamento omissivo del contribuente – che pure nel caso ha regolarmente dichiarato correttamente il dovuto – ricade nel caso di forza maggiore e ha una esimente che esclude l’addebito di sanzioni.

Superfluo sottolineare la rilevanza degli importi (milioni di Euro) di cui la società era creditrice verso enti pubblici e la stretta creditizia del sistema bancario che impediva il ricorso a ulteriore indebitamento per assolvere agli obblighi fiscali.Né poteva ipotizzarsi una prevedibilità dei ritardi nei pagamenti, attesi a breve per forniture e invece rimasti non realizzati ben oltre i termini usuali o legislativamente stabiliti.

A parere del Collegio il caso di forza maggiore non può ridursi a un evento catastrofico esterno, addirittura certificato da decreto governativo.

In definitiva, il caso di forza maggiore è un’esimente delle sanzioni astrattamente configurabile e sostanzia il caso di incolpevole mancato pagamento delle imposte da parte del contribuente. Il caso esaminato ricade pienamente nella fattispecie avendo la società contribuente dimostrato di essersi trovata in crisi finanziaria e anche economica per ritardato pagamento del dovuto da parte di pubbliche amministrazioni, senza possibilità di accedere a ulteriori forme di finanziamento.

CTR Bari sentenza n. 143 del 18/01/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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