Cassazione : SI al rimborso IVA in presenza di carichi pendenti con il Fisco – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 1, 2018 |


Questo collegio non ravvisa nell’art. 38-bis DPR 633/1972 l’esistenza di carichi pendenti come un motivo ostativo ai rimborsi IVA.

Nella predetta norma non si trova affermato che l’esistenza di carichi pendenti fiscali giustifichi la sospensione del rimborso IVA.

L’unica pendenza che giustifica la sospensione del rimborso è quella di un procedimento penale per reati fiscali ed in tal caso , il rimborso può essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale.

Inoltre , essendo l’IVA un’imposta armonizzata, anche qualora si volesse astrattamente ammettere che il rimborso possa essere sospeso per la pendenza di un carico fiscale, occorrerebbe verificare la compatibilità di tale misura con il diritto dell’Unione.

Per cui, ritenere che la sola esistenza di un carico pendente giustifichi di per sé la sospensione del rimborso IVA significa, di fatto, accettare il rischio di vanificare in maniera generalizzata ed indefinita nei tempi l’esecuzione del rimborso stesso, e quindi un meccanismo di funzionamento dell’imposta.

In conclusione , si deve ritenere che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non possa essere accolto , perché la questione in esso sollevata ( se lo sgravio della cartella in applicazione della sentenza di primo grado renda il carico sempre pendente ) è superata dal fatto che, in ogni caso, il meccanismo per la tutela dello Stato non è quello della sospensione del rimborso, tanto meno sulla base dell’art. 38-bis DPR 633/1972.

Cassazione Civile sentenza n. 27784 del 31-10-2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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