Cassazione n. 30534/2019 : anche l’ ipoteca esattoriale ante 13-07-2011 è nulla se non preceduta dal preavviso iscrizione ipotecaria- Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 25, 2019 |


Può affermarsi il seguente principio di diritto:

Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77 comma 2 bis DPR 602/1973 l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973 deve comunicare al contribuente che procede alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità.

Cassazione Civile ordinanza n. 30534 del 22-11-2019

 

DPR 602/1973

Art. 77  ISCRIZIONE DI IPOTECA

Comma 2-bis ( entrato in vigore dal 13 luglio 2011 )

L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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