Cassazione n. 29798/2019 : nessun litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente riscossione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 28, 2019 |


In tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore.

In tal senso è dirimente quanto previsto dall’art. 39 DLGS 112/1999 secondo cui :
il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite“.

Dunque, la chiamata in causa dell’ente creditore deve essere ricondotta all’articolo 106 codice procedura civile, secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Pertanto, la chiamata in causa dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice.

Va quindi riaffermato il seguente principio di diritto:
Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi dell’art. 39 DLGS 112/1999 , spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato“.

Cassazione Civile ordinanza n. 29798 del 18-11-2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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