Cassazione: la rateizzazione debiti contributivi NON costituisce riconoscimento debito e NON interrompe prescrizione.

Posted By contribuenteweb on Mag 30, 2018 |


Cassazione: la rateizzazione debiti contributivi NON costituisce riconoscimento debito e NON interrompe prescrizione.

La società contribuente proponeva opposizione ex art. 618 c.p.c. avverso quattro intimazioni di pagamento notificate da Equitalia centro S.p.A. con riferimento ad altrettante precedenti cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti per contributi Inps non versati.

Il Tribunale accoglieva il ricorso in relazione a tutti i crediti vantati con le cartelle.

La Corte d’appello di Firenze, all’esito del gravame interposto dall’Inps, in parziale riforma della sentenza gravata, accertava il diritto degli appellanti di procedere ad esecuzione per l’importo portato nell’ultima delle cartelle indicate nel dispositivo del primo giudice, e confermava per il resto l’impugnata sentenza ritenendo l’ intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.

Equitalia servizi di Riscossione spa ricorre in cassazione sostenendo che la richiesta di rateizzazione dei debiti contributivi presentata nel maggio del 2012 e poi la corresponsione di alcune delle relative rate costituisse riconoscimento del debito e quindi fosse condotta idonea ad interrompere la prescrizione.

Tesi non avvalorata dalla Suprema Corte.

Considerato che  la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado – premesso che l’atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse – ha ritenuto che tale valore non potesse nel caso attribuirsi alla richiesta di rateizzazione, valorizzando le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società — già valutate dal giudice di primo grado – a conferma di una diversa volontà da parte del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui si faceva anche valere l’intervenuta prescrizione.

Il primo motivo di ricorso di Equitalia Servizi di Riscossione è dunque inammissibile, in quanto valorizza solo la presentazione dell’istanza di rateizzazione ed il pagamento di alcune delle rate, senza confutare la motivazione della Corte che ha avuto riguardo alla volontà ivi espressa dalla parte, quale ricostruita anche in base al comportamento complessivo da questa tenuto, ritenuta non univocamente significativa della volontà ricognitiva.

Cassazione Civile ordinanza n. 13506 del 29-05-2018