Cassazione : la consegna della raccomandata alla moglie impone l’obbligo della raccomandata informativa al destinatario.

Posted By contribuenteweb on Lug 2, 2018 |


Il contribuente ha proposto ricorso impugnando la sentenza della CTR Veneto con la quale era stato respinto il suo appello e confermata la legittimità del preavviso di fermo in relazione alla rituale notifica dell’atto propedeutico, effettuato con raccomandata consegnata alla moglie del contribuente pur senza l’inoltro di raccomandata informativa al destinatario.

Questa Corte ha di recente ricordata che l’ art. 60 DPR 600/1973 , nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso , ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lettera b) bis che , nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso in messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata , su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.

A tale principio non si è conformato il giudice di merito che ha escluso la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell’atto.

Cassazione Civile ordinanza n. 17235 del 02-07-2018