Cassazione : la cartella DEVE sempre riportare le modalità di calcolo degli interessi.

Posted By contribuenteweb on Lug 9, 2018 |


La cartella deve sempre riportare le modalità di calcolo degli interessi .

L’ Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Lecce, relativa a una cartella di pagamento per Irpef e altro dove si è fatta questione della mancata motivazione nella cartella del calcolo degli interessi maturati.

L’ufficio deduce il vizio di violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 e dell’art. 7 della Legge 212/2000, nonché degli artt. 15, 20 e 25 DPR 602/1973, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, in riferimento al calcolo degli interessi sull’originaria sorte capitale, avevano ritenuto il difetto di motivazione della cartella, perché non sarebbe stato chiaro attraverso quali criteri, l’ufficio fosse giunto a determinare gli interessi richiesti, ritenendo, pertanto, nulla la cartella, che conteneva solo la cifra globale degli stessi, senza l’indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità.

Il motivo di censura è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte :

<<in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato , dal momento che il Contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi , tanto più che alle cartelle notificate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 212/2000 ( Statuto del contribuente ) deve allegarsi la sentenza>>.

Nel caso di specie è la stessa Agenzia che nel proprio ricorso in cassazione evidenzia che non sarebbe necessaria nella cartella la modalità di calcolo degli interessi, sia perché è normativamente prevista, sia perché conoscibile, in quanto, determinata con provvedimento generale , ma ciò errando, in quanto il Contribuente deve essere messo in condizioni di verificare la correttezza di siffatto calcolo, senza essere obbligato ad attingere aliunde le nozioni giuridiche necessarie per ricostruire il metodo seguito dall’ Ufficio nei diversi periodi considerati.

Cassazione Civile ordinanza n. 17765 del 6-07-2018