Cassazione : i tributi locali ( Tarsu, Tosap, Contributi di bonifica…) si prescrivono in 5 anni.

Posted By contribuenteweb on Mag 6, 2018 |


Cassazione : i tributi locali ( Tarsu, Tosap, Contributi di bonifica…) si prescrivono in 5 anni.

In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 DLGS 546/1992, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definitiva (nella specie, atto recante l’intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo una estensione di tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 .

La CTR ha, pertanto, correttamente ritenuto ammissibile l’impugnazione della intimazione di pagamento, con la conseguenza che sotto questo specifico profilo nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata.

La Tarsu, la Tosap ed i Contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 codice civile.

Orbene, per postulare l’applicabilità nella specie di causa del termine di prescrizione decennale, la parte ricorrente ( EQUITALIA) avrebbe dovuto indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere antecedente all’emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna.

In tema di TARSU la definitività del credito per omessa impugnazione della cartella di pagamento nei termini non è equiparabile al giudicato, non potendo quindi trovare applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. che si riferisce propriamente all’ actio iudicati .

In tema di riscossione delle imposte, il termine di prescrizione del relativo diritto dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, non essendovi in tale ipotesi un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 codice civile .

La sentenza impugnata ha colto correttamente il rilievo della prescrizione estintiva del credito tributario in relazione al tempo trascorso tra la data della notifica della cartella di pagamento e la data di notifica della intimazione di pagamento, applicando il termine quinquennale, in conformità all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, avuto riguardo al tempo trascorso.

Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso di Equitalia va rigettato.

Cassazione Civile ordinanza n. 8471 del 6-04-2018

 

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