Cassazione: ammissibile l’impugnazione dell’ipoteca esattoriale conosciuta tramite visura Conservatoria.

Posted By contribuenteweb on Mag 19, 2018 |


Cassazione: ammissibile l’impugnazione dell’ipoteca esattoriale conosciuta tramite visura Conservatoria.

La CTR Sicilia ( confermando la decisione della CTP Palermo d’ inammissibilità del ricorso ) è incorsa in violazione di legge laddove ha ritenuto che il contribuente, il quale aveva affermato di non aver avuto conoscenza né delle cartelle prodromiche né dell’atto di iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto dare la prova della tempestività del ricorso proposto mediante certificazione attestante il giorno in cui, recatosi in Conservatoria, aveva avuto conoscenza casuale dell’iscrizione ipotecaria.

L’ art. 19 DLGS 546/1992 include l’iscrizione ipotecaria esattoriale tra gli atti impugnabili ed il concessionario deve effettuare la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria al contribuente .

Il termine di 60 giorni previsto dall’ art. 21 DLGS 546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca.

Nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’iscrizione poiché l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d’inesistenza della comunicazione, fino alla data della proposizione del ricorso, essendo a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l’onere di fornire la relativa prova.

Cassazione civile ordinanza n. 12309 del 18-05-2018