Cartella esattoriale : senza prova della sottoscrizione del ruolo è nulla-Il Concessionario deve chiamare in causa l’Ufficio impositore.

Posted By contribuenteweb on Giu 7, 2018 |


Cartella esattoriale : senza prova della sottoscrizione del ruolo è nulla-Il Concessionario deve chiamare in causa l’Ufficio impositore.

L’ articolo 12 comma 4 DPR  602/1973 prevede che << il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica , dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo>>.

Il contribuente ( difeso dal Dott. Fernando Salvatore CAZZELLA ) eccepisce di non essere stato messo nelle condizioni di poter verificare se il ruolo dal quale scaturisce la cartella impugnata sia stato sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato con la conseguenza che, dovendosi ritenere il ruolo non esecutivo, la cartella che su di esso trova fondamento è nulla.

A seguito di tale eccezione l’Agente della riscossione, declinando la propria legittimazione passiva, ha chiesto alla Commissione di integrare il contraddittorio con l’ Ufficio impositore.

Al riguardo però va rilevato che ricade sull’ Agente della riscossione l’onere di chiamare in giudizio l’ente impositore. Appare evidente, in conseguenza, che spettava al Concessionario chiamare in causa l’ Agenzia delle Entrate di Lecce al fine di consentire a quest’ultima di dimostrare , in replica all’eccezione sollevata dal contribuente , che il ruolo era stato reso esecutivo con la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio ovvero di un suo delegato.

Pertanto, in assenza di dimostrazione della corretta sottoscrizione del ruolo e, quindi della relativa esecutività, la cartella impugnata deve ritenersi nulla.

Commissione Tributaria Provinciale Lecce sentenza n. 3636 del 24-11-2017