Bollo auto: la tardiva notifica e l’omessa impugnazione della cartella NON precludono la dichiarazione dell’ intervenuta prescrizione triennale.

Posted By contribuenteweb on Mag 30, 2018 |


Bollo auto: la tardiva notifica e l’omessa impugnazione della cartella NON precludono la dichiarazione dell’ intervenuta prescrizione triennale.

La prova della regolare notifica della cartella di pagamento costituente atto presupposto del successivo preavviso di fermo amministrativo che ha costituito oggetto di ricorso da parte del contribuente , non preclude a questa Commissione di valutare e rilevare la eventuale tardività della stessa cartella di pagamento per intervenuto decorso del termine prescrizionale breve di 3 anni dal momento in cui doveva essere effettuato il pagamento, ex articolo 5 del DL 953/1982, come convertito nella Legge 53/1983 ( trattandosi di tassa automobilistica ), che il contribuente ha, invece, fatto valere ed eccepito soltanto in sede di impugnazione del successivo preavviso di fermo.

Deve, quindi, rilevarsi la maturata prescrizione del diritto alla riscossione del tributo preteso ( tassa automobilistica 2007 ) per intervenuto decorso del previsto termine di prescrizione triennale dato che la cartella di pagamento risulta essere stata, sia pure regolarmente, notificata al diretto interessato solamente in data 7 settembre 2012 e quindi chiaramente oltre lo spirare del terzo anno consecutivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica in questione ( 31 dicembre 2010).

Per cui l’appello del contribuente deve trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza emessa dalla CTP di Roma ed annullamento del preavviso di fermo amministrativo oggetto dell’originario ricorso.

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 2390 del 16-04-2018